È obbligatorio per un Ente pubblico aderire al sistema pagoPA?

Sì. La piattaforma pagoPA è prevista all’articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni (cfr. FAQ su ambito soggettivo) che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l’articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all’articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e precisamente:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

L’articolo 2359 del codice civile precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) che precedono “si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.

Infine, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è ulteriormente precisato che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Infine, si precisa che i soggetti obbligati all’utilizzo di pagoPA, siano essi PA o gestori di pubblici servizi o società a controllo pubblico, ove ricorrano tutti i requisiti (nessuno escluso) indicati nella lettera di esenzione possono fare istanza alla PagoPA S.p.A. (via mail all’indirizzo pagamenti@assistenza.pagopa.it, inviando in allegato la lettera di esenzione debitamente compilata e sottoscritta.

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